Regime ordinario o forfettario? Ma soprattutto quando è necessario aprire la partita Iva? Come vengono tassati influencer e creator digitali.
Negli ultimi anni il mondo dei social network si è trasformato in un settore economico strutturato che muove budget significativi in advertising, sponsorizzazioni, vendite dirette e affiliazioni. L’attività svolta su piattaforme come Instagram, YouTube, TikTok, Twitch e OnlyFans non è più considerata un’occupazione informale: l’Agenzia delle Entrate, l’Inps e la giurisprudenza hanno definito contorni chiari per il settore.
La tassazione per influencer e creator digitali segue oggi regole precise. Chi opera nell’ambito dell’influencer marketing è tenuto al rispetto di obblighi fiscali e contabili rigidi, con inquadramenti previdenziali specifici e un sistema di controlli sempre più automatizzato.
Indice
Il punto di partenza per qualsiasi creator digitale o influencer risiede nella distinzione tra attività occasionale e attività abituale e professionale.
Esiste un mito diffuso secondo cui sotto i 5.000 euro di guadagno non sia mai necessario aprire la partita Iva. Si tratta di un errore interpretativo: la soglia dei 5.000 euro rileva unicamente ai fini dei contributi previdenziali nella prestazione occasionale, ma non definisce l’obbligo fiscale:
A conferma della tipizzazione di questa figura professionale, dal 1° gennaio 2025 è stato introdotto il codice Ateco 73.11.03, denominato Attività di influencer marketing e content creation.
Questa misura identifica univocamente la figura del creator digitale, distinguendola dalle classiche agenzie pubblicitarie o dai consulenti di marketing per conto terzi (precedentemente inquadrati nel codice 73.11.02 o in altri codici residuali).
Il regime fiscale: forfettario o contabilità ordinaria?Al momento di aprire la partita Iva, l’influencer o il digital creator deve scegliere il regime fiscale di appartenenza, una decisione che incide sul livello di tassazione annua.
Il regime forfettarioIl regime forfettario è la scelta più diffusa per chi avvia la professione da influencer o registra volumi d’affari contenuti:
Il regime ordinario o semplificato diventa obbligatorio al superamento degli 85.000 euro di ricavi o in presenza di cause di esclusione dal regime agevolato:
Un aspetto rilevante riguarda i prodotti, i servizi o i soggiorni gratuiti forniti dai brand in cambio di visibilità o recensioni.
Nel settore digitale, il cosiddetto gifting o accordo di barter non è considerato un regalo, ma un corrispettivo in natura. Il bene o servizio ricevuto deve essere quantificato al suo valore normale di mercato, fatturato ed inserito tra i componenti positivi di reddito imponibili. L’omessa dichiarazione delle collaborazioni in merce è tra le violazioni contestate con maggiore frequenza in sede di controllo.
Inquadramento previdenziale: le tre opzioniL’inquadramento previdenziale non dipende solo dal codice Ateco adottato, ma dalle concrete modalità con cui l’attività viene organizzata (come confermato anche dalla circolare Inps n. 44/2025).
Gestione Separata InpsÈ l’inquadramento di riferimento per chi lavora come libero professionista autonomo, senza una complessa struttura aziendale e focalizzato sull’apporto personale:
Scatta quando l’attività di influencer assume le caratteristiche dell’impresa commerciale. Si verifica se l’asset digitale è organizzato in forma aziendale, si avvale di collaboratori, o include attività come la vendita di merchandising proprio, l’e-commerce o la distribuzione di corsi:
In specifici contesti operativi la tutela previdenziale dell’influencer si sposta verso altre casse:
L’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza utilizzano oggi strumenti automatizzati per verificare la correttezza delle posizioni fiscali dei creator digitali:
Per quanto riguarda i diritti d’immagine, la giurisprudenza (CGT Piemonte n. 219/2023) ha chiarito che per chi gestisce abitualmente la propria presenza pubblica essi rientrano nel lavoro autonomo ordinario (art. 53, c. 1 Tuir) e non possono essere tassati con le deduzioni forfettarie del diritto d’autore.
Infine, per i trasferimenti di residenza verso Paesi a fiscalità privilegiata (es. Emirati Arabi Uniti, inseriti nel D.M. 4 maggio 1999), opera una presunzione legale di residenza in Italia: spetta al contribuente dimostrare il reale sradicamento dal Paese per evitare il recupero a tassazione dei redditi prodotti.