Da ottobre l'Inps applica una quota esentasse e una detrazione a chi è in uscita dal lavoro: requisiti, importi e gli arretrati da gennaio
Sono in arrivo nuovi bonus da ottobre 2026, riconosciuti dall’Inps alle persone che si trovano nella fase di accompagnamento alla pensione. Non si tratta di un nuovo aumento degli assegni in senso stretto, ma di un intervento fiscale che, di fatto, può tradursi in un maggiore importo netto percepito ogni mese.
Le modalità di applicazione delle misure sono state chiarite proprio dall’Istituto il 14 settembre 2026, che non spettano indistintamente a tutti i pensionati.
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Dal mese di ottobre 2026 l’Inps applicherà una quota non imponibile e un’ulteriore detrazione alle somme percepite da quei lavoratori che hanno lasciato il lavoro ma non hanno ancora raggiunto l’età anagrafica o i requisiti per la pensione di vecchiaia vera e propria.
In questo modo l’Istituto, adeguandosi e aggiornando i propri sistemi, rende operative le due misure fiscali già previste dalla legge di bilancio 2025, destinati ai percettori di redditi da lavoro dipendente e, in determinate condizioni, anche ai titolari di prestazioni sostitutive di questi:
Trattandosi di due bonus non cumulabili, l’Inps in qualità di sostituto d’imposta individuerà i benefici sulla base dei dati reddituali disponibili, senza che sia necessario presentare una domanda specifica per ottenere l’agevolazione.
Quanto spetta con la somma non imponibileLa somma non imponibile (esentasse) viene determinata applicando una percentuale al solo reddito da lavoro dipendente. Le aliquote previste sono tre, e sono pari a:
Il reddito utilizzato per individuare la percentuale deve essere considerato su base annuale e non è necessario avere una determinata capienza fiscale. Il beneficio, come chiarito, può essere riconosciuto anche quando il contribuente non dispone di capienza in termini di imposta lorda.
Come funziona la detrazione aggiuntiva per i pensionatiUna detrazione aggiuntiva dall’imposta lorda spetta invece ai contribuenti:
L’importo dell’ulteriore detrazione:
In questo caso, a differenza della somma non imponibile, vanno considerate anche le altre detrazioni e il beneficio viene riconosciuto soltanto entro il limite della capienza fiscale disponibile.
Chi può ricevere i bonusI bonus fiscali non verranno riconosciuti su tutte le pensioni, né sugli assegni a esse equiparati o sulle pensioni integrative e complementari. Possono invece beneficiare delle misure le prestazioni che hanno natura sostitutiva del reddito da lavoro dipendente e che non sono ancora pensioni.
Rientrano in questa categoria le prestazioni di accompagnamento alla pensione assoggettate a tassazione ordinaria, tra cui:
Per quanto riguarda chi percepisce contemporaneamente una prestazione sostitutiva del reddito da lavoro e una pensione, l’Inps ha chiarito che:
Per esempio, un beneficiario con 18.000 euro annui di Ape sociale e 8.000 euro di pensione ai superstiti raggiunge un reddito complessivo di 26.000 euro. Quindi, a questo spetta l’ulteriore detrazione nella misura di 1.000 euro, perché il reddito complessivo rimane al di sotto dei 32.000 euro.
Da ottobre in arrivo anche gli arretratiL’Inps ha stabilito che proprio dalla mensilità di ottobre verranno riconosciuti la somma non imponibile e gli importi maturati a partire dal 1° gennaio 2026 come arretrati.
Il meccanismo è differente invece per quanto riguarda la detrazione, perché dopo l’avvio l’importo spettante verrà invece determinato con cadenza mensile. Mentre per gli importi maturati da gennaio a ottobre l’Istituto ha rimandato tutto a fine anno, quando saranno definiti e riconosciuti attraverso apposito conguaglio fiscale.
Quando si rischiano di perdere i bonusLe agevolazioni vengono verificate in sede di conguaglio e, qualora risulti che il beneficiario abbia ricevuto somme non spettanti, l’Inps può procedere al recupero. Come per il riconoscimento dei bonus, il tutto avviene automaticamente, ma se l’importo supera i 60 euro, il recupero è effettuato in dieci rate di pari ammontare, a partire dalla prima retribuzione o prestazione sostitutiva interessata dagli effetti del conguaglio.
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